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Bando INAIL per le Piccole e Micro imprese - Settori agricoltura, edilizia, lapidei e affini

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L’INAIL ha stanziato 30 milioni di euro per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature che migliorino le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5, D.lgs. n. 81 del 2008). Il contributo, in conto capitale, avrà una misura massima corrispondente al 65%  della  spesa  dei  costi  ammissibili  sostenuti  e documentati per la realizzazione  del  progetto  (il  contributo massimo concedibile non potrà superare  l’importo di 50.000 euro ed il contributo minimo ammissibile è di 1.000 euro). La  domanda  di  partecipazione  al  bando  dovrà  essere  presentata dalle imprese,  in  modalità  telematica, a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014.

Direttiva Emission Trading: comunicazione miglioramenti del monitoraggio

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In data 20/06/2014 il Comitato ha approvato la Deliberazione 20/2014 recante modalità per la comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio ai sensi dell’articolo 69 del regolamento 601/21012 per gli impianti stazionari. Il gestore trasmette la comunicazione ai sensi dell’articolo 69 comma 1 e la relazione ai sensi dell’articolo 69 comma 4 mediante il Modulo n. 7: comunicazione sui miglioramenti per gli impianti stazionari La comunicazione deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato ed inviata entro le tempistiche indicate nella Deliberazione 20/2014 a ras.comunicazioni-ET@minambiente.it. Si ricorda che per gli impianti di categoria A la comunicazione è prevista ogni 4 anni, per quelli di categoria B ogni 2anni e per quelli di categoria C annualmente entro il 30 giugno. Si ricorda che per l’anno 2014: ·         La comunicazione prevista dall’art.69, par.1 deve essere effettuata

Formazione in FAD - Corsi on line

Formazione in FAD. E' cambiato il link alla  piattaforma dei corsi di formazione on line di Tanit srl: http://tanit.in-fad.net/ Trovate corsi di formazione per la sicurezza per lavoratori, RSPP, RLS, Dirigente, Preposti, Anrtincendio, Primo soccorso, coordinatore in cantiere ecc. ma anche Corsi su HACCP per Alimentaristi (OSA). Tutti i corsi sono accreditati!

PROROGA AL 15/10/2014 ENTRATA IN VIGORE DEI LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014 il Decreto in data 20/06/2014 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito il differimento al  15/10/2014  del termine per l'applicazione dei nuovi format del  Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria  e del  Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva , contenuti nel precedente D.M. 10/02/2014. Rimanendo ad una interpretazione " letterale " della norma, il 15/10/2014 rappresenta la data a partire dalla quale : gli impianti per la climatizzazione dovrebbero essere  già muniti  del nuovo libretto; occorre adottare il nuovo format del rapporto di efficienza energetica, nei casi in cui questo è prescritto.

Scia e permesso di costruire, nuovi modelli unici nazionali

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È  in vigore dal 14 luglio 2014   l'accordo tra Governo ed Enti locali sancito in Conferenza Unificata il 12 giugno 2014  che prevede  un unico modello per il permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività in edilizia . In base all'accordo Regioni ed Enti locali adottano un modello semplificato e  identico su tutto il territorio nazionale   per il permesso di costruire  ex Dpr 380/2001  e per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia)  ex articolo 19, legge 241/1990. I modelli allegati all'accordo del 12 giugno 2014 hanno delle parti fisse identiche per tutti e delle parti “variabili” che le Regioni possono cambiare in relazione alle specifiche normative regionali di settore. I Comuni adeguano i propri moduli sostituendoli con quelli approvati. Questo accordo è in linea con quanto previsto dal Dl 90/2014, che all'articolo 24, comma 3 prevede che Governo, Regioni ed Enti locali concludano accordi o intese per adottare, te

DPI- sentenza della corte di Cassazione

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Il datore di lavoro non può essere esonerato dall’obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  La Corte di Cassazione penale con questa sentenza, nel ribadire che l’obbligo di fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è specifico del datore di lavoro in virtù dell’applicazione dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  ha tenuto a precisare che tale obbligo non viene escluso nel caso che in azienda sia presente sul luogo di lavoro un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso particolare posto all’esame della suprema Corte in questa sentenza il datore di lavoro, amministratore unico di una società, imputato per non avere fornito il dispositivo di protezione ad un lavoratore, ha addossata la r

6 giugno 2014: Nuove disposizioni previste per il trasporto via mare delle merci pericolose

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Il decreto, titolato  "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose."  è entrato  in vigore 6 Giugno 2014 , abrogando i due precedenti decreti dirigenziali che disciplinavano le procedure di cui sopra, ovvero: Decreto dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose" e Decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005 "Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali". Sono state introdotte importanti  novità  relativamente all' imbarco   di merci pericolose  a bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri, che effettuano viaggi nazionali. Sono state inoltre modificate, per il