PROROGA AL 15/10/2014 ENTRATA IN VIGORE DEI LIBRETTI DI IMPIANTO E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014 il Decreto in data 20/06/2014 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito il differimento al 15/10/2014 del termine per l'applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e del Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, contenuti nel precedente D.M. 10/02/2014.Rimanendo ad una interpretazione "letterale" della norma, il 15/10/2014 rappresenta la data a partire dalla quale:
Su questo punto ad oggi solo le Regioni di seguito riportate hanno dato indicazione sulla proroga (non sempre con atti ufficiali ma in certi casi con semplici comunicazioni sui propri siti web):
Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemonte,Provincia di Trento,Puglia, Veneto,Valle d’Aosta
- gli impianti per la climatizzazione dovrebbero essere già muniti del nuovo libretto;
- occorre adottare il nuovo format del rapporto di efficienza energetica, nei casi in cui questo è prescritto.
In merito, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un comunicato stampa nel quale specifica che il rinvio è finalizzato a "consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici", e permette quindi fino alla predetta data del 15/10/2014 di utilizzare, nelle operazioni di controllo o negli interventi di nuova installazione, sostituzione o manutenzione, indifferentemente sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.
In pratica sembrerebbe lasciar intendere come, decorso il suddetto termine, occorra semplicementeiniziare ad adottare il nuovo modello nelle operazioni di nuova installazione, sostituzione, manutenzione o controllo. Si tratta peraltro di una interpretazione forzata del dettato normativo, in quanto il D.M. 10/02/2014 è chiaro nel prescrivere quanto segue:
In pratica sembrerebbe lasciar intendere come, decorso il suddetto termine, occorra semplicementeiniziare ad adottare il nuovo modello nelle operazioni di nuova installazione, sostituzione, manutenzione o controllo. Si tratta peraltro di una interpretazione forzata del dettato normativo, in quanto il D.M. 10/02/2014 è chiaro nel prescrivere quanto segue:
- Modello di libretto di impianto per la climatizzazione"A partire dal 1° giugno 2014 (ora 15 ottobre 2014], gli impianti termici sono muniti di un «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto".
- Modelli di rapporto di efficienza energetica“A partire dal 1° giugno 2014 (ora 15 ottobre 2014), in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.”
Questo significa che il libretto deve essere in dotazione di tutti gli impianti a far data dal 15/10/2014, anche perché il decreto di proroga si è limitato a sostituire la data di riferimento.
Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemonte,Provincia di Trento,Puglia, Veneto,Valle d’Aosta
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