Chiarimenti Inail sulla tutela infortunistica nei casi di infezione da Coronavirus
L'inail, con circolare n. 13 del 3 aprile (https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo)
, ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla tutela assicurativa
nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, così
come prevista dall'articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020 (c.d. "Cura Italia").
In particolare, nella circolare in questione, l'Istututo
precisa quanto segue:
- ambito
della tutela: come già avviene per gli altri casi di malattie
infettive e parassitarie, anche le infezioni da Coronavirus, occorse in
occasione di lavoro, sono inquadrate, sotto l'aspetto assicurativo,
nell'ambito degli infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è
equiparata a quella violenta. Rientrano nell'ambito di tale tutela tutti i
lavoratori assicurati all'Inail, a cominciare dagli operatori sanitari,
per i quali vige un principio di presunzione semplice di origine
professionale dell'infezione, considerata l'elevatissima probabilità che
tali soggetti, nello svolgimento della loro attività lavorativa, vengano a
contatto con il coronavirus. Tale principio viene applicato anche alle
altre categorie di lavoratori la cui attività comporta il costante
contatto con il pubblico e/o l'utenza, tra cui, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo vengono citate: lavoratori che operano in
front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non
sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di
supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.
Le situazioni sopra descritte, sottolinea sempre
l'Inail nella circolare, non escludono l'estensione della tutela assicurativa
anche ad altre ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità
lavorative del contagio si presenti problematica. In tali situazioni, in cui
non è applicabile il sopra citato principio di presunzione semplice di origine
professionale dell'infezione, ove l’episodio che ha determinato il contagio non
sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, l’accertamento
medico-legale, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'infortunio, dovrà
seguire l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale;
- denuncia
di infortunio: resta fermo, nei casi accertati di infezione da
coronavirus in occasione di lavoro, l'obbligo essenziale del medico
certificatore di redigere il certificato medico di infortunio (da
trasmettere poi in via telematica all'Inail da parte dello stesso medico)
riportando tutte le indicazioni previste dall'articolo 53 del D.P.R.
1124/65 ed in particolare: i dati anagrafici completi del lavoratore,
quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di
astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al
contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o
permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata
all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le
fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto
contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e
circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause
denunciate.
I datori di lavoro, come per tutti gli altri casi di
infortunio, dovranno procedere all'abituale denuncia telematica entro due
giorni da quando saranno venuti a conoscenza di tutti gli elementi necessari
per assolvere tale adempimento (ossia da quando avranno ricevuto copia del
certificato medico o saranno stati portati a conoscenza dei riferimenti del
certificato stesso). A tale proposito, l'Istituto raccomanda espressamente alle
proprie Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai
quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla
compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce
della situazione emergenziale, di valutare in favore del datore di lavoro e
dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei
termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte
dei datori di lavoro;
- decorrenza
della tutela assicurativa: come già disposto dalla stessa norma
contenuta all'interno del decreto-legge, la tutela assicurativa decorre
dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione
medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal
lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da
coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente
all’inizio della quarantena), computando da tali date i tre giorni giorni
di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per
inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- erogazione
della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni: in caso di morte
del lavoratore, spetta ai famigliari anche la prestazione economica una
tantum prevista dal Fondo delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro;
- esclusione
dei casi dall'andamento infortunistico aziendale: come sancito dalla
disposizione del decreto legge, gli eventi infortunistici derivanti da
infezione da coronavirus non concorrono alla determinazione
dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico aziendale e
non comportano quindi un aumento del premio;
- infortunio
in itinere ed uso necessitato del mezzo privato: l'articolo 42, comma
2, del decreto legge prevede anche la situazione in cui il contagio
avvenga durante il percorso casa-lavoro e viceversa, riconoscendo, in tal
caso, l'ipotesi dell'infortunio in itinere. In tale fattispecie, sarà il
dato epidemiologico a dover guidare l'accertamento medico-legale.
Nella circolare, infine, l'Istituto precisa che, in
considerazione dell'aggravato rischio di contagio derivante dall'uso dei mezzi
pubblici, per tutto il periodo dell'emergenza, l'uso del mezzo privato da parte
dei lavoratori per il percorso casa-lavoro e viceversa sarà considerato sempre
necessitato, in deroga alle disposizioni vigenti.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla lettura della
circolare, all'interno della quale sono contenute anche alcune precisazioni in
merito alla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il
conseguimento delle prestazioni Inail da parte degli assicurati, prevista
anch'essa dal decreto "Cura Italia".
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