DPI- sentenza della corte di Cassazione

Il datore di lavoro non può essere esonerato dall’obbligo di fornire ai dipendenti i dpi necessari solo perchè in azienda è presente un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Corte di Cassazione penale con questa sentenza, nel ribadire che l’obbligo di fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è specifico del datore di lavoro in virtù dell’applicazione dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  ha tenuto a precisare che tale obbligo non viene escluso nel caso che in azienda sia presente sul luogo di lavoro un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso particolare posto all’esame della suprema Corte in questa sentenza il datore di lavoro, amministratore unico di una società, imputato per non avere fornito il dispositivo di protezione ad un lavoratore, ha addossata la responsabilità al RSPP presente in azienda al momento dell’accertamento ispettivo. Non si è dichiarata d’accordo con il ricorrente la Corte suprema precisando che le disposizioni di legge nella materia specifica richiedono che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione debba essere solo semplicemente “sentito” in merito.

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