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Decreto Efficienza Energetica: Sistemi di gestione dell'Energia ISO 50001 e Diagnosi Energetiche

Con la pubblicazione del  Dlgs. 102/2014 ,  entrato in vigore il 19 luglio 2014 , il panorama legislativo della compliance aziendale si arricchisce di una nuova norma con  specifici obblighi in materia . Di seguito si elencano i punti salienti: 1. Le grandi imprese dovranno dotarsi, entro il 5 dicembre 2015 , di diagnosi energetiche per le sedi produttive sul territorio nazionale,  ovvero di sistemi di gestione certificati comprensivi di elementi sistematici di diagnosi energetica.  L’adempimento dovrà essere ripetuto con cadenza quadriennale , pena sanzioni amministrative per mancata diagnosi o diagnosi non conforme. 2. Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetiche sono le grandi imprese , definite come le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro, mentre  sono esonerate le micro, piccole e medie imprese (PMI)  che non superano tali limiti di persone o fattura

Sicurezza sul lavoro, dall’Inail 30 milioni per le piccole imprese.I fondi copriranno il 65% dei costi.

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Possono accedere alle risorse le piccole e micro imprese italiane, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio e operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Il contributo, in conto capitale, può raggiungere  il 65% dei costi sostenuti  e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva. Il contributo massimo per ciascuna impresa non può superare l’importo di 50 mila euro, mentre quello minimo è pari a mille euro. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, attraverso la sezione  Servizi online , con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, dal  3 novembre 2014  fino alle ore 18.00 del  3 dicembre 2014 . Per accedere alla procedura è necessario essere  registrati  sul portale Inail. I progetti devono essere terminati entro sei mesi. In questo modo, specifica il bando, si velocizza l’erogazione dei finanziamenti.

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Sostanze ozono lesive l'ozono: nuovi termini per l'eliminazione

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I l Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede  in riferimento alla riduzione dell'inquinamento da  sostanze ozono lesive , contenute nei  sistemi di protezione ad uso antincendio , un DIFFERIMENTO DI 9 MESI  del termine previsto all’art.5, co.2 del DLgs.108/2013 per l’eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi dell’art.3, co.4 del Regolamento CE 1005/2009 (si tratta in particolare di  halon e idroflurocarburi - HCFC ). ·           Pertanto,  a  partire dal  13 gennaio 2015 , non potranno essere più detenuti sistemi ad uso antincendio contenenti sostanze lesive per l’ozono, pena sanzioni amministrative e penali.

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Concert tutto su ambiente sicurezza energia: Bando INAIL per le Piccole e Micro imprese - Setto...

Concert tutto su ambiente sicurezza energia: Bando INAIL per le Piccole e Micro imprese - Setto... : L’INAIL ha stanziato 30 milioni di euro per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attr...

Bando INAIL per le Piccole e Micro imprese - Settori agricoltura, edilizia, lapidei e affini

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L’INAIL ha stanziato 30 milioni di euro per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature che migliorino le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5, D.lgs. n. 81 del 2008). Il contributo, in conto capitale, avrà una misura massima corrispondente al 65%  della  spesa  dei  costi  ammissibili  sostenuti  e documentati per la realizzazione  del  progetto  (il  contributo massimo concedibile non potrà superare  l’importo di 50.000 euro ed il contributo minimo ammissibile è di 1.000 euro). La  domanda  di  partecipazione  al  bando  dovrà  essere  presentata dalle imprese,  in  modalità  telematica, a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014.