Sostanze ozono lesive l'ozono: nuovi termini per l'eliminazione
Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede in riferimento alla riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive, contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, un DIFFERIMENTO DI 9 MESI del termine previsto all’art.5, co.2 del DLgs.108/2013 per l’eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi dell’art.3, co.4 del Regolamento CE 1005/2009 (si tratta in particolare di halon e idroflurocarburi - HCFC).
Il differimento del termine di nove mesi, si applica per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze ozono lesive, che ne diano comunicazione preventiva entro il 30 settembre 2014 ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'Allegato I al DL 91/2014.
Si ricorda infine che le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze ozono lesive contenute in apparecchiature (e.g. frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria, pompe di calore, estintori portatili…) ed impianti (e.g. impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, sistemi antincendio) devono essere effettuate unicamente dai Centri di Raccolta Autorizzati, sia nel caso in cui i gas siano estratti durante la manutenzione sia a fine vita delle apparecchiature o degli impianti.
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