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Pubblicata in italiano la nuova edizione della UNI EN ISO 14001

La commissione tecnica Ambiente ha reso immediatamente disponibile in lingua italiana la norma UNI EN ISO 14001:2015, che ritira e sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004, sui requisiti e guida per l'uso in materia di sistemi di gestione ambientale. La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La norma è destinata ad un'organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico che contribuisce al pilastro ambientale della sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate. Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono: - il raggiungimento delle pre

Pubblicata la nuova norma ISO 14001:2015 "Environmental management systems"

Il 15 settembre, ISO - International Organization for Standardization - ha pubblicato  la nuova edizione 2015 della norma ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use" che sostituisce la ISO 14001:2004. Per l'entrata in vigore, IAF - International Accreditation Forum - ha fissato un periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione, come deciso dall'Assemblea Generale nel corso dei meetings di Vancouver di ottobre 2014  (IAF Resolution 2014 -11). Per i propri Organismi, ACCREDIA ha dunque elaborato una serie di disposizioni - che si riportano nell'allegato "Circolare DC N° 13/2015" - per gestire la transizione degli accreditamenti rilasciati nello schema Ambiente e delle certificazioni di sistema di gestione emesse dagli stessi soggetti accreditati. TRANSIZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI DELLE CERTIFICAZIONI ISO 14001:2004 ALLA ISO 14001:2015 Nuovi accreditamenti A partire dalla data di pubblicazione della nuova nor

Manutentore di estintori di incendio: nuova norma nazionale UNI 9994-2

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Pubblicato la norma UNI 9994-2 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio. La norma descrive i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d’incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze. UNI 9994-2:2015  “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio”

Sono validi i corsi FAD per RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso? Ecco il chiarimento della Regione Veneto

Domanda: Sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e  Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)? Risposta: 1. nei corsi di formazione per ASPP e RSPP , disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza.  Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di  per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08); 2. per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio , di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD , non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano i

1 ottobre 2015 in vigore: nuove modalità per compilazione relazione tecnica prestazione energetica edifici

Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno recante “ Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici ”  in vigore dal primo ottobre 2015. Il D.M. 26 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della  relazione tecnica di progetto , che attesta il rispetto dei requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni; ristrutturazioni importanti; interventi di riqualificazione energetica. Il tutto, ai fini di completare il quadro di applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti con l’altro D.M. 26 giugno 2015 recante “ Ap

JUST DO IT

Ecco un famoso  guru motivazionale: Cliccate e dite cosa ne pensate!!!! Shia LaBeouf "Just Do It" Motivational Speech (Original Video)

Dal 1/10/15 nuove regole per la verifica di efficienza energetica degli edifici

Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore nuove regole per la valutazione delle prestazioni energetiche in edilizia emanate con tre Dm del 26 giugno 2015   del Ministero dello sviluppo economico. I tre provvedimenti ministeriali attuano la direttiva 2010/31/Ue recepita col Dl 63/2013 : Il primo decreto approva le  linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che, dal 1° ottobre 2015 sostituiranno quelle attualmente vigenti approvate con Dm 26 giugno 2009. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano gia' adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire,  entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida . Il secondo Dm approva le  modalità di riferimento per l