1 ottobre 2015 in vigore: nuove modalità per compilazione relazione tecnica prestazione energetica edifici
Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” in vigore dal primo ottobre 2015.
Il D.M. 26 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, che attesta il rispetto dei requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori:
Il D.M. 26 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, che attesta il rispetto dei requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni importanti;
- interventi di riqualificazione energetica.
Il tutto, ai fini di completare il quadro di applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti con l’altro D.M. 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (da ora in avanti semplicemente “D.M. Requisiti minimi”), per la piena e operativa applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti dal medesimo.
Lo stesso D.M 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” appena menzionato - all’Allegato 1 Cap. 2 (Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica) paragrafo 2.2 (Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto) - ha infatti ribadito la necessità della relazione tecnica, già prevista dall’art. 28 della L. 09/01/1991, n. 10.
Lo stesso D.M 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” appena menzionato - all’Allegato 1 Cap. 2 (Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica) paragrafo 2.2 (Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto) - ha infatti ribadito la necessità della relazione tecnica, già prevista dall’art. 28 della L. 09/01/1991, n. 10.
Commenti
Posta un commento