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1 ottobre 2015 in vigore: nuove modalità per compilazione relazione tecnica prestazione energetica edifici

Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno recante “ Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici ”  in vigore dal primo ottobre 2015. Il D.M. 26 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della  relazione tecnica di progetto , che attesta il rispetto dei requisiti prestazionali energetici obbligatori per gli edifici e gli impianti termici in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni; ristrutturazioni importanti; interventi di riqualificazione energetica. Il tutto, ai fini di completare il quadro di applicazione dei nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica introdotti con l’altro D.M. 26 giugno 2015 recante “ Ap

JUST DO IT

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Dal 1/10/15 nuove regole per la verifica di efficienza energetica degli edifici

Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore nuove regole per la valutazione delle prestazioni energetiche in edilizia emanate con tre Dm del 26 giugno 2015   del Ministero dello sviluppo economico. I tre provvedimenti ministeriali attuano la direttiva 2010/31/Ue recepita col Dl 63/2013 : Il primo decreto approva le  linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che, dal 1° ottobre 2015 sostituiranno quelle attualmente vigenti approvate con Dm 26 giugno 2009. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano gia' adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire,  entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida . Il secondo Dm approva le  modalità di riferimento per l

Genova. Impianti termici civili superiori a 35 kW: adeguamento libretto entro il 31 dicembre

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La Città Metropolitana di Genova ha predisposto una nota informativa in merito alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 284 del D. Lgs. n°. 152/2006 “Norme in materia ambientale” per gli impianti termici di potenza superiore a 35 kW. Nel documento  si ricorda che è stata ulteriormente prorogata al 31/12/2015 la scadenza stabilita dall’art. 284 del D. Lgs. n.152/2006, per allegare al libretto di impianto degli impianti di potenza superiore a 35 kW (ex libretto di centrale) “un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286”; quindi l’integrazione prevede l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. 

Rifiuti radioattivi, dal 20/08/15 la nuova classificazione

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In vigore dal 20/08/15 le nuove regole per la classificazione dei rifiuti radioattivi come stabilito dal decreto dei Ministeri Ambiente e Sviluppo economico del 7/08/15. Il provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs 4/03/14, n. 45 stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. La classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati e sostituisce quella definita nella Guida tecnica n. 26 del 1987.

Sicurezza e cantieri: 18/08/15 attive le modifiche della legge Europea 2014 al D.Lgs. 81/2008

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Con riferimento all’infrazione rilevata dalla Commissione  europea - Caso EU Pilot 6155/14/EMPL – e alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, la Legge Europea 2014 n. 115 del 29/7/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto, adegua il nostro ordinamento agli obblighi europei. Viene infatti cancellata una modifica introdotta dal cosiddetto “decreto del fare” (Decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98) in relazione al campo  di applicazione   (art. 88)   del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. Con la cancellazione della modifica del Decreto del Fare, cambia la  lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88  del Testo Unico: -  versione posteriore al Decreto del Fare :  g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché

Sostanze pericolose, nuove classificazioni “Clp” dal 2017

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Il regolamento 2015/1221/Ue sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Clp), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, “armonizza” le regole per una quarantina di sostanze . Il provvedimento, pubblicato sulla Guue del 25 luglio 2015, modifica le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI al regolamento “Clp” 1272/2008/Ce, dove sono elencate le sostanze che in quanto ritenute pericolose sono fatte oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. Cambiano così le istruzioni da seguire con riferimento a una dozzina di sostanze (tra cui acido nitrico, fosfuro di calcio e arsenurio di gallo) già presenti nell’elenco, che viene inoltre integrato con l’ingresso di una ventina di sostanze “nuove” (tra cui imidazolo, l’acido ottanoico e l’acido decanoico). Al fine di concedere ai fornitori il tempo per adeguarsi alle nuove classificazioni, vendere le scorte esistenti e adempiere ai nuovi obblighi di registrazione, il regolamento si applicherà a