Sicurezza: qualifica formatori


"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro": 
pubblicato il 18 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Il decreto entra in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.


Nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sanciti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
I requisiti richiesti ai formatori. In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato: il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che:
·     - possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed
     - uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.

Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011

All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato" al decreto 6 marzo 2013.

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