Sicurezza: qualifica formatori
"Criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro":
pubblicato il 18 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2013, il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Il decreto entra in vigore a dodici mesi dalla data
della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica
italiana, e quindi il 18 marzo 2014.
Nel Decreto Interministeriale del
6 marzo 2013 sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sanciti dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6,
comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
I requisiti richiesti ai formatori. In base
all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato: il
formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che:
· - possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria
di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di
formatore) ed
- uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.
- uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.
Il prerequisito e i
criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n.
81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011
All'articolo
4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività
formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento
diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui
all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di
lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare
di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato"
al decreto 6 marzo 2013.
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