Incidenti rilevanti: Esclusione per gli stabilimenti con olio combustibile



In vigore dal 12 aprile 2014, il Dlgs 4 marzo 2014, n. 48, che equiparando l’olio combustibile denso ai prodotti petroliferi, esclude parte degli impianti dalla disciplina sugli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.
Il Dlgs 48/2014 recepisce l’articolo 30 della ultima direttiva “Seveso” 2012/18/Ue (con un ritardo di due mesi sui tempi stabiliti dall’Ue), ed è composto da 2 soli articoli che, attraverso l’integrazione della norma nazionale di riferimento in materia (Dlgs 334/1999), fanno entrare gli “oli combustibili densi” a far parte della famiglia dei “prodotti petroliferi” (allego I, parte 1).
Gli impianti che utilizzano le sostanze in questione, conseguentemente, vengono esclusi dall’applicazione del Dlgs 334/1999 nel caso non superino le 2.500/25.000 tonnellate di quantità gestite.
- Dlgs 14 marzo 2014, n. 48: Oli combustibili densi - Attuazione direttiva 2012/18/Ce - Modifica al Dlgs 334/1999 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti

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