La sigaretta elettronica è utilizzabile nei luoghi di lavoro?



E' stato  eliminato il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei lavoratori pubblici, mentre rimane in vigore il divieto di fumo nelle scuole. 
E' stato definito nella legge 128 dell'8 novembre 2013 attraverso lo stralcio di una parte del comma 10-bis dell'art.51 della L.3/2003 e nella risposta al quesito, di ottobre 2013, a cui ha risposto la Commissione degli interpelli.

La Commissione, “in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa,non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.
L’interpello indica infine che “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio”, ferma restando la possibilità per il “datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda”, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere “consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.

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