D ecreto interministeriale 18 aprile 2014 (GU serie Generale n.106 del 9/05/14) Sono state individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs.81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali , nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti . Le informazioni da trasmettere nei casi su indicati sono quelle riportate nell'apposita modulistica riportata in allegato allo stesso decreto. L'obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui sopra nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 sette