Circolare VVFF - Decreto "Cura Italia"
Nella circolare (allegata) del Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 19 marzo u. s., vengono forniti alcuni
chiarimenti in merito alle norme inerenti alla prevenzione incendi contenute
nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). In particolare il
documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla
prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:
· art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie
temporanee
· art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare
· art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Con particolare riferimento all'articolo 103, i
VVFF precisano che:
1) nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono,
in particolare:
· le attestazioni di rinnovo periodico della conformità
antincendio di cui all'art. 5 del D. P. R. 151/2011;
· i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015;
· le omologazioni dei prodotti antincendio;
· i termini (fissati dall'art. 7 del D. M. 5 agosto
2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D. lgs. 139/2006 e s. m. i.
(art. 103, comma 2: "Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020")
2) nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono,
in particolare, i procedimenti ed i controlli del D. P. R. 151/2011 e
quelli relativi al D. Lgs. 105/2015
(art. 103, comma 1: "ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento")
Il capo del Corpo Nazionale dei VVFF aveva già
pubblicato una disposizione (allegata), lo scorso 12 marzo, allegata, in
cui nel penultimo paragrafo già si precisava che:
"nello spirito della norma in oggetto, devono
intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di
idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art.
4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività
di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale
incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. "
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