Circolare VVFF - Decreto "Cura Italia"

· art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie
temporanee
· art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare
· art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Con particolare riferimento all'articolo 103, i
VVFF precisano che:
1) nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono,
in particolare:
· le attestazioni di rinnovo periodico della conformità
antincendio di cui all'art. 5 del D. P. R. 151/2011;
· i corrispondenti procedimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015;
· le omologazioni dei prodotti antincendio;
· i termini (fissati dall'art. 7 del D. M. 5 agosto
2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D. lgs. 139/2006 e s. m. i.
(art. 103, comma 2: "Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020")
2) nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono,
in particolare, i procedimenti ed i controlli del D. P. R. 151/2011 e
quelli relativi al D. Lgs. 105/2015
(art. 103, comma 1: "ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento")

"nello spirito della norma in oggetto, devono
intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di
idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art.
4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività
di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale
incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. "
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