Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act”. Focus sul Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e sulle modifiche al decreto 81/2008 in vigore dal 25 settembre 2015.
Sono stati finalmente pubblicati ieri in Gazzetta
Ufficiale , dopo lunga attesa, gli ultimi quattro decreti legislativi in
attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante le
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Questi i quattro decreti secondo la numerazione
progressiva assegnata:
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 –
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 –
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183;
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 –
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 –
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183.
La struttura del decreto che riguarda le modifiche
apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. E che – con riferimento a quanto contenuto al comma
15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 – entrano in vigore il giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24
settembre 2015.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” che ha un Capo III dedicato
espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro”.
Al di là delle semplificazioni in materia di
adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (art. 21), è l’articolo 20 a riportare le modifiche al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano al TU diversi punti.
Ad esempio riguardano il lavoro accessorio, la
revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Riprendiamo, ad esempio, dal testo del decreto, la
nuova composizione della Commissione Consultiva che, al di là dei
rappresentanti ministeriali, ora prevede anche:
– sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
– sei esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
– sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
– tre esperti in medicina
del lavoro, igiene industriale e impiantistica
industriale;
– un rappresentante dell’ANMIL.
Altre modifiche riguardano poi l’invio dei quesiti di
ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro, che ora possano essere presentati alla Commissione
per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome, e la
possibilità di avere, ai fini della valutazione dei rischi, strumenti
tecnici, specialistici e di supporto…
Riprendiamo il testo relativo alle modifiche al
D.Lgs. 81/2008 relative a questi ausili per le aziende:
e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis e’
inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma
1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee),
rende disponibili al datore di lavoro strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la
predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
f) all’articolo 29, il comma 6-quater e’
sostituito dal seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
previo parere della Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, sono
individuati strumenti di supporto per la valutazione dei
rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo
il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
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Altre modifiche riguardano lo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi, l’abrogazione di alcuni riferimenti al registro infortuni e
in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
Stessa cosa per le modifiche nelle definizioni
del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI (articolo
69, TU),in tema di generatori di vapore (articolo 73bis, TU) e con
riferimento ad alcune necessarie correzioni di disposizioni sanzionatorie
(articolo 87, TU).
Riportiamo invece interamente il testo relativo a una
modifica in materia di formazione dei coordinatori, con riferimento alla
modifica dell’articolo 98 relativo ai requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Modifica che permette ai coordinatori di utilizzare –
per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità e-learning.
o) all’articolo 98, comma 3, sono
inseriti, infine, i seguenti periodi:
«L’allegato XIV è aggiornato
con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo
per il modulo giuridico (28 ore), e
i corsi di aggiornamento possono svolgersi in
modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I
dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»;
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Una modifica riguarda poi l’articolo 190
(Valutazione del rischio) in relazione alla protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione al rumore.
Viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in
questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche
dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando
la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Concludiamo questa breve disamina sul “decreto
semplificazioni” ricordando qualche modifica presente nelle prime bozze, ma
assente nei testi pubblicati (e, invero, assente anche negli ultimi schemi di
decreto approvati).
Una riguardava una modifica dell’articolo 302bis (Potere
di disposizione), articolo del TU che nel primo comma recita: “Gli organi
di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal
datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva,
qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca
reato”.
Una seconda modifica avrebbe riguardato il campo
di applicazione del Titolo IV, ma – è stata anticipata da quanto
contenuto nella recente Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015.
Info:
• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 –
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183. (15G00160)
• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 –
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 –
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 –
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183
(da PuntoSicuro)
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