REACH scheda di sicurezza: modifica all'Allegato II e proroga a maggio 2017
REACH schede dati di sicurezza fino al 2017 e modifiche
all’allegato II. Pubblicato sulla Gazzetta
europea del 29 maggio 2015 il regolamento 2015/830 della Commissione
Europea del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche.
Il regolamento riporta in due articoli indicazioni in merito alle
formulazione delle schede dati di sicurezza da Reach
2006 in relazione alla totale entra in vigore del Regolamento Clp n. 1272/2008 avvenuta
il 1°
giugno 2015 e contestualmente in relazione al Regolamento
n. 453/2010.
Allegato
II Reach schede dati sicurezza
“Articolo 1 – L’allegato II del Regolamento (CE) n.
1907/2006 (Guida alla compilazione delle schede dati di
sicurezza Ndr), quale modificato
dall’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal
Regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell’allegato
del presente regolamento”.
Il Regolamento appena pubblicato riporta quindi il nuovo allegato II,
Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza,
modificato e riproposto in versione definitiva, in considerazione del fatto che
il 1° giugno 2015 ne sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche:
un in riferimento all’articolo 59 paragrafo 5 del CLP e una introdotta dal
Regolamento 453/2010 che a suo tempo aveva già introdotto un nuovo allegato II
in riferimento allo stesso CLP.
Clp e 31
maggio 2017
Una volta definito il comportamento definitivo dell’allegato II, l’articolo 2 del Regolamento del 28 maggio entra nel merito
delle scadenze per le schede dati sicurezza e della possibilità di utilizzare
fino al 2017 quelle fornite prima del 1° giugno 2015.
Così l’articolo 2: “Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9,
del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai
destinatari anteriormente al 1°giugno 2015 possono continuare ad essere
utilizzate e non è necessario che siano conformi all’allegato del presente
regolamento fino al 31 maggio 2017″.
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