RIFIUTI DI AREE PRODUTTIVE E MAGAZZINI CONNESSI - NON PIU’ ASSIMILABILI A RIFIUTI URBANI
La disciplina relativa all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è sostanzialmente ferma al 1984 in quanto i previsti decreti ministeriali volti a determinare i criteri quali-quantitativi di assimilazione non sono mai stati emanati e, l’attuale disciplina pone in capo ai Comuni la potestà di regolamentare in materia.
Si informa però che con il comma 649 dell’articolo 1 della L. 147/2013 (come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito nella L. 68/2014) viene introdotto il divieto di assimilazione dei rifiuti prodotti dai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive che producono rifiuti speciali.
L’esclusione dall’assimilazione, determina conseguentemente l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI ed è subordinato al rispetto da parte dei magazzini dei seguenti due criteri:
• essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali
• produrre, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, trattati e smaltiti, a cura del produttore, in conformità alle normative vigenti in materia
Per l’esclusione dal pagamento della TARI è necessario presentare apposita Dichiarazione di Variazione.
I rifiuti in questione devono ovviamente essere trasportati e smaltiti in via privata conformemente alla normativa applicabile per i rifiuti speciali e ne deve essere fornita evidenza nell’ambito della dichiarazione.
Nel Comune di Genova vigono i seguenti Regolamenti:
· Regolamento per la disciplina della TARI (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2014) – art. 17
· Regolamento per la Gestione dei rifiuti (deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2000) – art. 5
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