Sostanze lesive per l’ozono: differimento dei termini al 13/01/2015 per l'eliminazione di sostanze ozono lesive dei sistemi di protezione antincendio


Sostanze lesive per l’ozono: differimento dei termini per l'eliminazione di sostanze ozono lesive dei sistemi di protezione antincendio.
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 91/14 entrato in vigore del provvedimento: 25/6/2014 e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116,  è previsto un differimento di nove mesi (marzo 2015) del termine previsto all’art.5, co.2 del D. Lgs. n.108/2013 per l’eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi dell’art.3, co.4 del Regolamento CE 1005/2009 (si tratta in particolare di halon e idroflurocarburi - HCFC).

Pertanto, a partire dal 13 gennaio 2015, non potranno essere più detenuti sistemi ad uso antincendio contenenti sostanze controllate, pena sanzioni amministrative e penali.
Il differimento del termine di nove mesi, si applica per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del Regolamento citato, che ne diano comunicazione entro il 30 settembre 2014 ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'Allegato I al D. L. n. 91/2014.

Per ulteriori quesiti potete contattarci oppure verificare le informazioni di dettaglio al link alla sezione del sito del Ministero dell'Ambiente dedicata alle sostanze ozono lesive: http://www.minambiente.it/pagina/sostanze-ozono-lesive 

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