RIFIUTI: nuovo regolamento sul funzionamento dell'Albo gestori ambientali
Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione i relativi diritti annuali. Va in soffitta dal 7 settembre 2014 lo storico regolamento precedente (Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406). Le principali novità introdotte dal decreto n. 120/2014
riguardano:
· 1) la riorganizzazione delle categorie di iscrizione con l'inserimento delle seguenti categorie: categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006; categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010; categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell'art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006 categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell'art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
· 2) la definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti e relative competenze
· 3) le semplificazioni amministrative che prevedono: l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni; la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico; l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
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