In vigore dal 04/09/2014: Regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc.

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05/08/2014 del DM 15/07/2014 avente ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc. Il provvedimento entra in vigore dal 04/09/2014.

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L’attività in questione è contemplata al punto 48 del nuovo elenco.
Il provvedimento definisce macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 mc.


Adeguamento delle attività esistenti
Adeguamento delle attività esistenti: le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di “interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:
•             entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a);
•             entro il 17/10/2018 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b);
•             entro il 17/10/2020 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera c).
L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:
•             possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013);
•             pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

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