In vigore dal 04/09/2014: Regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc.
Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05/08/2014 del DM 15/07/2014 avente ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc. Il provvedimento entra in vigore dal 04/09/2014.
Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L’attività in questione è contemplata al punto 48 del nuovo elenco.
Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L’attività in questione è contemplata al punto 48 del nuovo elenco.
Il provvedimento definisce macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 mc.
Adeguamento delle attività esistenti
Adeguamento delle attività esistenti: le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di “interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:
• entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a);
• entro il 17/10/2018 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b);
• entro il 17/10/2020 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera c).
L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:
• possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013);
• pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.
Commenti
Posta un commento