Appaltatore risponde dei rifiuti-Sentenza della Corte di Cassazione
Appaltatore risponde dei rifiuti,
anche se conferisce a committente
Quando acquista e utilizza
il materiale necessario all'esecuzione del lavoro, l'appaltatore rimane sempre
responsabile della corretta gestione dei rifiuti, anche quando li conferisce
per lo smaltimento a soggetti terzi (committente compreso).
Con queste motivazioni la Cassazione
(sentenza 13025/2013) ha confermato, in via cautelare, i gravi indizi di colpevolezza a carico di un appaltatore, in concorso con il committente dei lavori, per un illecito smaltimento
Il fatto che tutte le forniture di
“grit” fossero state effettuate a favore dell’appaltatore, che poi le ha
effettivamente utilizzate, rende tale soggetto responsabile della gestione dei
rifiuti prodotti e quindi, se li conferisce a soggetti terzi, deve verificare
che questi siano debitamente autorizzati.
Ha ben agito quindi il Giudice che
dalla totale mancanza di verifiche da parte dell’appaltatore (e dalla
clausola contrattuale anomala, che affida interamente a tale soggetto la
gestione del materiale, addossando invece lo smaltimento dei rifiuti e i
relativi costi sul committente), ha desunto l’associazione a delinquere dei due
soggetti.
documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 20 marzo
2014, n. 13025
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