OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 5 DICEMBRE 2019


Entro il 5 dicembre 2019 è prevista la redazione di una diagnosi energetica, al fine di ottemperare al D.Lgs. 102/2014. Tale scadenza è quadriennale.

Il D.Lgs. 102/2014 si rivolge alle aziende italiane suddivise tra grandi aziende e aziende a forte consumo di energia che presentano le seguenti caratteristiche:
·      La grande azienda è un’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
·      L’azienda energivora, dal 1° gennaio 2018, invece è considerata tale nel momento in cui i suoi consumi annuali di energia elettrica sono superiori o uguali a 1 GWh (1.000.000 kWh) e il rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e fatturato è uguale o superiore al 3%.

Rientrano nell’obbligo anche le imprese che sono energivore e grandi imprese contemporaneamente e le imprese estere collegate a quelle italiane (ma devono sottoporre alla diagnosi solo il sito o i siti italiani.)

SANZIONI IN CASO DI MANCATA DIAGNOSI ENERGETICA

Nel caso in cui le imprese obbligate non procedano con il rinnovo del bollino e l’invio della documentazione all’ENEA entro il 5 dicembre 2019, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria, come da articolo 16 del D.lgs.102/2014, che va da 4.000 a 40.000 euro, o dimezzata, quindi dai 2.000 ai 20.000 in caso di diagnosi non conforme; è importante ricordare che la sanzione non elimina l’obbligo: la diagnosi va eseguita comunque e comunicata all’ENEA.

 

CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO DI RINNOVO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

Le aziende, energivore o di grandi dimensioni, che adottano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o ISO 140001 sono esonerate dall'obbligo di diagnosi (solo se questo include un audit energetico conforme al D.Lgs.102/2014), tuttavia sono comunque tenute a comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’esito della diagnosi energetica condotta nell’ambito del sistema di gestione.

Per MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSULENZA contattate Tanit Sr., tel 0100898257

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