OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 5 DICEMBRE
2019
Entro il 5 dicembre 2019 è prevista la redazione di una diagnosi
energetica, al fine di ottemperare al D.Lgs. 102/2014. Tale scadenza è quadriennale.
Il D.Lgs.
102/2014 si rivolge alle aziende italiane suddivise tra grandi aziende e aziende a forte consumo di
energia che presentano le seguenti caratteristiche:
· La
grande azienda è un’impresa che occupa
più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43
milioni di euro.
· L’azienda
energivora, dal 1° gennaio 2018, invece è considerata tale nel momento in cui i
suoi consumi annuali di energia
elettrica sono superiori o uguali a 1 GWh (1.000.000 kWh) e il rapporto tra costo effettivo
dell’energia utilizzata e fatturato
è uguale o superiore al 3%.
Rientrano
nell’obbligo anche le imprese che sono energivore e grandi imprese contemporaneamente e le imprese
estere collegate a quelle italiane (ma devono sottoporre alla diagnosi solo il sito
o i siti italiani.)
SANZIONI IN CASO DI MANCATA DIAGNOSI ENERGETICA
Nel caso in cui le
imprese obbligate non procedano con il rinnovo del bollino e l’invio della
documentazione all’ENEA entro il 5 dicembre 2019, rischiano una sanzione
amministrativa pecuniaria, come da articolo 16 del D.lgs.102/2014, che va da
4.000 a 40.000 euro, o dimezzata, quindi dai 2.000 ai 20.000 in caso di
diagnosi non conforme; è importante ricordare che la sanzione non elimina
l’obbligo: la diagnosi va eseguita comunque e comunicata all’ENEA.
CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO DI RINNOVO DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
Le
aziende, energivore o di grandi dimensioni, che adottano sistemi di
gestione conformi EMAS e alle
norme ISO 50001 o ISO 140001 sono esonerate dall'obbligo di diagnosi (solo se questo
include un audit energetico conforme al D.Lgs.102/2014), tuttavia sono
comunque tenute a comunicare
all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile) l’esito
della diagnosi energetica condotta nell’ambito del sistema di
gestione.
Per MAGGIORI
INFORMAZIONI E CONSULENZA contattate Tanit Sr., tel 0100898257
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