Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente
In merito al nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link:
In particolare, vi segnaliamo i seguenti passaggi, come
riportati anche dal Ministero.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte
le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri
contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto
serra, compresi i seguenti dettagli:
- i
numeri dei certificati degli acquirenti;
- le
rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che
forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno
cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità
competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Il D.P.R. n. 146
del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all'articolo 16, che le
informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non
ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, a
partire dal 25 luglio 2019 (ossia sei mesi a decorrere
dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 2018).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.
146/2018, è abrogato
l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n. 43/2012 relativo alla
comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle
informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas
fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei
registri. In sostituzione
di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata
Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di
raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo
delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione,
riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a
effetto serra.
Vi segnaliamo, inoltre, che la Dichiarazione F-gas
relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non
dovrà essere trasmessa. Tuttavia,
a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di
controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di
smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non
soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca
dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16
del D.P.R. n. 146/2018.
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