Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente


In merito al nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link:


In particolare, vi segnaliamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
  1. i numeri dei certificati degli acquirenti;
  2. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Il D.P.R. n. 146 del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all'articolo 16, che le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, a partire dal 25 luglio 2019 (ossia sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 2018).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri. In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Vi segnaliamo, inoltre, che la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.


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