PRIVACY - Entrata in vigore del D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento al GDPR



 Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018) il D.Lgs n. 101/2018 (di seguito: “D.Lgs”), recante l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR).
Il D.Lgs, in vigore dal 19 settembre 2018, modifica le disposizioni del Codice privacy e prevede una disciplina transitoria per regolare i procedimenti e gli affari pendenti, riordinare le autorizzazioni generali del Garante privacy, nonché orientare l’azione sanzionatoria dell’Autorità.
In ambito penale, il D.Lgs specifica le nuove fattispecie di reato di comunicazione e diffusione illecita di dati (nuovo art. 167-bis del Codice privacy) e di acquisizione fraudolenta di dati personali (nuovo art. 167-ter del Codice privacy).

Con riferimento alla disciplina transitoria, il D.Lgs:
  • prevede che entro il 17 dicembre 2018, il Garante privacy ponga in consultazione un provvedimento di riordino delle autorizzazioni generali relative ai trattamenti necessari all’adempimento di un obbligo legale o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e ai trattamenti di particolari categorie di dati, al fine di individuare quelle compatibili con le disposizioni del GDPR. Le autorizzazioni relative a trattamenti diversi cessano di produrre effetti al 19 settembre 2018 (art. 21 del D.Lgs);
  • specifica che, a decorrere dal 25 maggio 2018:
i provvedimenti del Garante privacy continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il GDPR e le disposizioni dello stesso D.Lgs;
ii) le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari”, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR e ai dati di cui all'art. 10 del GDPR;
iii) le previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, in tema di trattamenti finalizzati al perseguimento di un interesse legittimo del titolare e realizzati con strumenti tecnologici, si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Per gli altri casi, tali previsioni sono abrogate (art. 22 del D.Lgs);
  • regola i procedimenti sanzionatori pendenti alla data di applicazione del GDPR (25 maggio 2018). In questi casi, entro il 18 dicembre 2018, è consentito il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 2/5 del minimo edittale; decorso tale termine, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata assumono valore di ordinanza-ingiunzione e il contravventore è tenuto a pagare la sanzione entro il 16 febbraio 2019. In ogni caso, entro tale ultimo termine, il contravventore può presentare memorie difensive, esaminate le quali, il Garante privacy può disporre l’archiviazione o adottare specifica ordinanza-ingiunzione (art. 18 del D.Lgs);
  • regola gli affari pendenti, prevedendo che i soggetti interessati possono presentare al Garante privacy una richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pendenti, previa improcedibilità degli stessi. Entro il 4 ottobre 2018, il Garante privacy pubblica un avviso informativo ed entro i successivi 60 giorni, gli interessati possono presentare la relativa richiesta (art. 19 del D.Lgs).

Quanto alle modifiche apportate al Codice privacy, il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una versione consolidata dello stesso 


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