PRIVACY - Entrata in vigore del D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento al GDPR
Il D.Lgs, in vigore dal 19 settembre 2018, modifica
le disposizioni del Codice privacy e prevede una disciplina transitoria per
regolare i procedimenti e gli affari pendenti, riordinare le autorizzazioni
generali del Garante privacy, nonché orientare l’azione sanzionatoria
dell’Autorità.
In ambito penale, il D.Lgs specifica le nuove fattispecie di
reato di comunicazione e diffusione illecita di dati (nuovo art. 167-bis del Codice
privacy) e di acquisizione fraudolenta di dati personali (nuovo art. 167-ter
del Codice privacy).
Con riferimento alla disciplina transitoria, il D.Lgs:
- prevede
che entro il 17 dicembre 2018, il Garante privacy ponga in consultazione
un provvedimento di riordino delle autorizzazioni generali relative ai
trattamenti necessari all’adempimento di un obbligo legale o
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e ai trattamenti di
particolari categorie di dati, al fine di individuare quelle compatibili
con le disposizioni del GDPR. Le autorizzazioni relative a trattamenti
diversi cessano di produrre effetti al 19 settembre 2018 (art. 21 del
D.Lgs);
- specifica
che, a decorrere dal 25 maggio 2018:
i provvedimenti del
Garante privacy continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il GDPR e
le disposizioni dello stesso D.Lgs;
ii) le espressioni “dati
sensibili” e “dati giudiziari”, ovunque ricorrano, si intendono riferite,
rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR
e ai dati di cui all'art. 10 del GDPR;
iii) le previsioni di cui
alla Legge di Bilancio 2018, in tema di trattamenti finalizzati al
perseguimento di un interesse legittimo del titolare e realizzati con strumenti
tecnologici, si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali
funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei
minorenni. Per gli altri casi, tali previsioni sono abrogate (art. 22 del
D.Lgs);
- regola
i procedimenti sanzionatori pendenti alla data di applicazione del GDPR
(25 maggio 2018). In questi casi, entro il 18 dicembre 2018, è
consentito il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 2/5 del
minimo edittale; decorso tale termine, l’atto con il quale sono stati
notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione
immediata assumono valore di ordinanza-ingiunzione e il contravventore è
tenuto a pagare la sanzione entro il 16 febbraio 2019. In ogni caso, entro
tale ultimo termine, il contravventore può presentare memorie difensive,
esaminate le quali, il Garante privacy può disporre l’archiviazione o
adottare specifica ordinanza-ingiunzione (art. 18 del D.Lgs);
- regola
gli affari pendenti, prevedendo che i soggetti interessati possono
presentare al Garante privacy una richiesta di trattazione dei reclami,
delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pendenti,
previa improcedibilità degli stessi. Entro il 4 ottobre 2018, il
Garante privacy pubblica un avviso informativo ed entro i successivi 60
giorni, gli interessati possono presentare la relativa richiesta (art. 19
del D.Lgs).
Quanto alle modifiche apportate al Codice privacy, il
Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una versione
consolidata dello stesso
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