30 aprile: Obblighi di comunicazione annuale MUD per il 2017
Obblighi di comunicazione annuale MUD per il 2017
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L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha
modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del
subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da
parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, nonchè le relative sanzioni.
L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il
recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti,
con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
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