31 marzo 2017: obbligo di comunicare i risparmi energetici per le grandi aziende soggette a obbligo di Diagnosi D.LGS 102 o certificate ISO 50001
Entro il 31 marzo 2017 le grandi imprese soggette ad
obbligo di diagnosi che hanno realizzato un audit
energetico nell’anno 2015 o adottato un sistema di gestione dell’energia
conforme alla ISO 50001, hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA i
risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (articolo
7, comma 8 del d.lgs.102/2014).
La comunicazione
deve essere relativa a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di
diagnosi grazie al processo di campionamento, e l’obbligo scatta se i
risparmi di energia (elettrica+termica) sono superiori all’1% rispetto all’anno precedente. I
risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili ad interventi
di efficientamento realizzati
sul ciclo produttivo e al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica,
eventualmente anche comportamentale e devono essere normalizzati rispetto alle condizioni climatiche,
impiantistiche, funzionali.
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