Nuovi regolamenti comunitari sulla certificazione FGAS

Pubblicati il 18 novembre 2015 due regolamenti in materia di certificazione per lo svolgimento di attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati: gli obblighi scattano dal 1 luglio 2017.


- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. 
Il Regolamento 2015/2067 estende l'ambito di applicazione del precedente regolamento 303 (che viene abrogato ed il cui contenuto viene integramente ripreso nel nuovo regolamento).
In particolare devono ottenere la certificazione:


 - le persone che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento (ovvero  chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra) in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.L'attività di smantellamento precedentemente non era prevista in maniera esplicita


- le persone per svolgere le attività anche su celle frigorifero di autorcarri e rimorchi frigorifero (mentre l'ambito di applicazione del Regolamento 303 riguardava unicamente le apparecchiature fisse).

-le imprese che svolgono, per terzi,  attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento in relazione a apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L'obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su celle frigorifero e i rimorchi.

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