Nuovi regolamenti comunitari sulla certificazione FGAS
Pubblicati il 18 novembre 2015 due regolamenti in
materia di certificazione per lo svolgimento di attività su apparecchiature
contenenti gas fluorurati: gli obblighi scattano dal 1 luglio 2017.
- Regolamento di esecuzione (UE)
2015/2067, che stabilisce i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione
delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle
frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a
effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne
le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe
di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE)
2015/2066, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette
all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di
commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero
di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi.
Il
Regolamento 2015/2067 estende l'ambito di applicazione del precedente
regolamento 303 (che viene abrogato ed il cui contenuto viene integramente
ripreso nel nuovo regolamento).
In particolare devono ottenere la certificazione:
- le persone per
svolgere le attività anche su celle frigorifero di autorcarri e rimorchi
frigorifero (mentre l'ambito di applicazione del Regolamento 303 riguardava
unicamente le apparecchiature fisse).
-le
imprese che svolgono, per terzi, attività di installazione, riparazione,
manutenzione o assistenza e smantellamento in relazione a apparecchiature fisse
di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti
gas fluorurati ad effetto serra.
L'obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su
celle frigorifero e i rimorchi.
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