18 febbraio 2015: Nuovi Codici CER 2015, PERICOLOSI O NON PERICOLOSI.
Nuovi Codici CER 2015: PERICOLOSI O NON PERICOLOSI Legge 116 11/08/2014 conv. del D.L. 91 24/06/2014 Decisione CE n. 532 del 3/5/2000
La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell'Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
La Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha previsto l’inserimento di una nuova disposizione per la classificazione dei rifiuti, che integra quelle già contenute nell’allegato D del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.
La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. L'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.
A seguito della procedura di classificazione, come dettagliato dalla nuova disposizione, possono verificarsi tre ipotesi:
Si rende noto che dal 1 giugno 2015 sono previsti ulteriori cambiamenti, in quanto entra in vigore il Regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e il regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti nonché la decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).
La Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha previsto l’inserimento di una nuova disposizione per la classificazione dei rifiuti, che integra quelle già contenute nell’allegato D del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.
La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. L'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.
A seguito della procedura di classificazione, come dettagliato dalla nuova disposizione, possono verificarsi tre ipotesi:
- un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto sono definite da H1 ad H15;
- un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede.
Si rende noto che dal 1 giugno 2015 sono previsti ulteriori cambiamenti, in quanto entra in vigore il Regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e il regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti nonché la decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).
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