In vigore dal 25 novembre:Modifiche al D.Lgs. 81/08 in tema di valutazione dei rischi


La LEGGE n. 161 del 30 ottobre 2014 (la c.d. legge comunitaria 2013 bis), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 83 alla G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, introduce, all’articolo 13 (cfr. all.), alcune modifiche al D.lgs. n. 81 del 2008.
  
In  particolare,  le modifiche normative riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, sia in caso di costituzione di nuova impresa, sia di  rielaborazione  della valutazione dei rischi (art. 28, comma 3bis e 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008). Le nuove disposizioni sono  in vigore dal 25 novembre.
 
La norma è intervenuta a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 4227/2010, avviata contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva quadro (Direttiva quadro CEE n. 391 del 1989), con riferimento ai termini  previsti  per la redazione del documento contenente la valutazione dei  rischi (in caso di costituzione di una nuova impresa o di rielaborazione della valutazione dei rischi).
  
In caso di costituzione di una nuova impresa, ad oggi il D.Lgs.81/08, all’articolo 28, comma 3-bis, prevedeva l’obbligo di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività. Fermo quanto sopra, con la Legge 161/2014, viene aggiunta alla predetta norma una disposizione secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, della valutazione dei rischi. Non si tratta, quindi, di redigere immediatamente il  documento contenente la valutazione, ma di effettuare la valutazione e darne prova con idonea documentazione,  in attesa di redigere, sempre entro novanta giorni, il vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
Nello specifico, l’idonea documentazione dovrà dare evidenza di quanto richiamato all’articolo 28, comma 2, lettere da b) ad f) e comma 3, del D.Lgs.81/08.
  
Analogamente, nei casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del D.Lgs.81/08, rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi e provvedere conseguentemente, entro trenta giorni, alla rielaborazione del documento, è stata introdotta la disposizione secondo cui il datore di lavoro deve comunque dare  immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di prevenzione.
  
In entrambe le situazioni sono stati altresì introdotti l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di dare immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il diritto di quest’ultimo ad accedere, su richiesta, alla documentazione comprovante l’effettuazione della valutazione dei rischi.
  


Commenti

Post popolari in questo blog

Sicurezza: qualifica formatori

ENERGIA - CONTO TERMICO