Diagnosi energetica obbligatoria 2019. Cosa cambia per le imprese certificate UNI ISO 50001


Il MiSE ha pubblicato il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica e certificazione ISO 50001” al fine di meglio specificare come le organizzazioni che hanno attuato un Sistema di Gestione dell’Energia certificato possano adempiere all’obbligo.
I Chiarimenti del MiSE datati novembre 2016, al punto 5.4 stabilivano che l’impresa che aveva adottato un sistema di gestione ISO 50001 era comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione senza specificare nel dettaglio i documenti da inviare ad ENEA.
Con i Chiarimenti del dicembre 2018 tale aspetto è stato meglio disciplinato.
Già nel titolo dei Chiarimenti si parla di esenzione dalla diagnosi energetica, ciò riteniamo al fine di ribadire che tale prassi è alternativa rispetto all’esecuzione della diagnosi energetica, come peraltro già esplicitato nei Chiarimenti del novembre 2016 al punto 5.4 (L’impresa che ha adottato un sistema di gestione ISO 50001 e che pertanto è esclusa dall’obbligo di diagnosi di cui al primo periodo dell’articolo 8).
Il primo aspetto che sottolineiamo è che i Chiarimenti parrebbero essere esplicitamente ed esclusivamente rivolti alle sole grandi imprese. Infatti al punto 1 dei chiarimenti si afferma che “la grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs.. n. 102/2014 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del citato decreto”, ribadendo di fatto una possibilità già enucleata nell’articolo 8 del decreto.
I Chiarimenti specificano la documentazione che dovrà essere inoltrata ad ENEA:
1. copia del certificato UNI ISO 50001 rilasciato da OdC accreditato e in corso di validità; relativamente a tale aspetto ricordiamo che in data 20 agosto 2018 è stata pubblicata l’edizione 2018 della norma ISO 50001.
2. “matrice di sistema”, nuovo documento (file excel) allegato ai Chiarimenti, che l’impresa deve compilare riportando dati e informazioni utili necessari a dimostrare che il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 Dlgs.102/14, soddisfacendo quindi l’obbligo esplicitato nell’articolo 8 del decreto. Sottolineiamo che alla matrice non devono essere allegati documenti. La matrice dovrà essere rintracciabile e disponibile in caso di controlli.
3. “file excel riepilogativo”, già in uso nel 2015, contenente gli elementi quantitativi degli Energy Performance Indicators (EnPIs) delle principali aree di Uso Significativo dell’Energia individuate dall’organizzazione, come previsto dalla norma ISO 50001 (paragrafo 4.4.3 edizione 2011 o paragrafo 6.3 edizione 2018), seguendo però le indicazioni fornite da ENEA nell’ambito delle “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale”, non disponibili nel 2015, quando i consumi potevano anche essere stimati, o le guide settoriali pertinenti pubblicate da ENEA.

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