27 dicembre 2014: integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili

Si ricorda, per chi non avesse ancora provveduto che entro lunedì 27 dicembre 2014 i responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 KW), in esercizio alla data del 29 aprile 2006, devono adempiere all'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284 del "Codice ambientale" che si riporta di seguito.


Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 articolo 284, comma 2
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35KW), in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato conl'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione

La scadenza citata è stata prorogata al 27/12/2014 dal Dl 24 giugno 2014, n. 91 — articolo 11, comma 7

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