Imballaggi vuoti contaminati e ADR: Italia sottoscrive accordo "M268"
Il 22 settembre 2014 l’Italia ha firmato l'accordo multilaterale M268 che quindi è vigente fino alla prossima entrata in vigore dell’Adr 2015 (che incorpora al suo interno le disposizioni dell’accordo stesso). Questo accordo presenta estrema importanza in quanto pone ordine in merito al trasporto in conformità all’Adr (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) dei rifiuti costituiti da imballaggi vuoti contaminati, codice Cer 150110 .
Il 13 Dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 1169/2011 che prevede la fornitura obbligatoria delle informazioni sugli alimenti ai consumatori.
RispondiEliminaTutti i produttori di alimenti hanno dovuto provvedere entro il 13 dicembre 2014, a rivedere e ristampare tutte le etichette di prodotti alimentari con l'indicazione di tutte le informazioni obbligatorie.
La fornitura di informazioni alimentari obbligatorie da riportare su tutti i cibi, è richiesta al fine di proteggere la salute del consumatore e lasciare a quest'ultimo la possibilità di fare una scelta consapevole.
Secondo il Regolamento Europeo, la redazione di un etichetta deve esser basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori.
L'etichetta deve essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile, ma non in parti marginali del prodotto.
NOVITA’
- TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA che deve contenere le informazioni su : il contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni;
- INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI con evidenziazione in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
- ETICHETTE PIU' LEGGIBILI con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
- DATA DI SCADENZA riportata oltre che sulle scatole anche sull'incarto interno del cibo se confezionati singolarmente;
- DIVIETO ALLE INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre TUTTE LE ETICHETTE DOVRANNO RIPORTARE, come già accade:
denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta dell'alimento, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell'operatore che commercializza il bene, paese d'origine, istruzioni per l'uso e volume alcolimetrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell'1,2% di alcool.