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Visualizzazione dei post da 2019
OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA ENTRO IL 5 DICEMBRE 2019 Entro il 5 dicembre 2019 è prevista la redazione di una diagnosi energetica , al fine di ottemperare al  D.Lgs. 102/2014. Tale scadenza è quadriennale. Il D.Lgs. 102/2014 si rivolge alle aziende italiane suddivise tra  grandi aziende e aziende a forte consumo di energia  che presentano le seguenti caratteristiche: ·       La grande azienda è un’impresa che  occupa più di 250 persone  e presenta un  fatturato superiore a 50 milioni  di euro o realizza un  totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni  di euro. ·       L’azienda energivora, dal 1° gennaio 2018, invece è considerata tale nel momento in cui i suoi consumi annuali di  energia elettrica  sono superiori o uguali a  1 GWh (1.000.000 kWh)  e il rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e  fatturato è uguale o superiore al 3% . Rientrano nell’obbligo anche le imprese che sono  energivore e grandi imprese contemporaneamente  e le imprese ester

Emission Trading - Assegnazione di quote a titolo gratuito per la fase IV

Il regolamento delegato sulle nuove regole di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per la quarta fase è stato approvato dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2018 . Per il periodo 2021-2025 , il gestore di un’installazione eleggibile a ricevere quote a titolo gratuito, deve inviare la domanda di assegnazione di quote gratuite entro il 30 maggio 2019 (la data in questione può essere anticipata o posticipata di un mese dall’Autorità Nazionale Competente). T ale termine  riguarda gli impianti che abbiano ricevuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2019. I gestori degli impianti che non avranno presentato la domanda entro la data indicata dall’Autorità Nazionale competente, non potranno ricevere le quote gratuite per il periodo 2021-2025 in qualità di impianti esistenti. Potranno invece fare richiesta di quote gratuita come nuovi entranti.

BANDO ISI INAIL 2019

BANDO ISI INAIL 2019 SOGGETTI DESTINATARI Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi. INTERVENTI  Asse 1   (Isi Generalista) : per progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Asse 2   (Isi Tematica):  per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Asse 3 (Isi Amianto):  per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): riguarda le micro e piccole imprese operanti

Soppressione ufficiale del Sistri e l'istituzione del REN in Gazzetta Ufficiale

Sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge n.12 dell’11 febbraio 2019 , di conversione del Decreto Legge n.135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, che sancisce la fine del SISTRI - il sistema di tracciabilità dei rifiuti - dal 1° gennaio 2019. L’art.6 della Legge infatti stabilisce che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019), è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (denominato R.E.N . ) gestito direttamente il Ministero dell’A mbiente e delle tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi : gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti , i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolos i, i

Approfondimento sugli FGas da parte del Ministero Ambiente

In merito al nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato  in vigore il  24 gennaio 2019 ,  vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014 In particolare, vi segnaliamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero. L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra , compresi i seguenti dettagli: i numeri dei certificati degli acquirenti; le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tal

BANDO ISI INAIL 2018

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Diagnosi energetica obbligatoria 2019. Cosa cambia per le imprese certificate UNI ISO 50001

Il MiSE ha pubblicato il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica e certificazione ISO 50001” al fine di meglio specificare come le organizzazioni che hanno attuato un Sistema di Gestione dell’Energia certificato possano adempiere all’obbligo. I Chiarimenti del MiSE datati novembre 2016, al punto 5.4 stabilivano che l’impresa che aveva adottato un sistema di gestione ISO 50001 era comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione senza specificare nel dettaglio i documenti da inviare ad ENEA. Con i Chiarimenti del dicembre 2018 tale aspetto è stato meglio disciplinato. Già nel titolo dei Chiarimenti si parla di esenzione dalla diagnosi energetica, ciò riteniamo al fine di ribadire che tale prassi è alternativa rispetto all’esecuzione della diagnosi energetica, come peraltro già esplicitato nei Chiarimenti del novembre 2016 al punto 5.4 (L’impresa che ha adottato un sistema di gestione ISO 50001 e che perta

F_gas in vigore l'attuazione italiana del Regolamento Ue 517/2014

E’ stato pubblicato il  Decreto del Presidente della Repubblica DPR 16 novembre 2018, n. 146, che disciplina le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas) che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il Dpr 16 novembre 2018, n. 146  in particolare nel disciplinare le modalità di attuazione del regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati a effetto serra ha previsto che il Ministero dell'ambiente sia l'Autorità competente nei rapporti con gli operatori interessati e ha regolato gli obblighi e le modalità di certificazione e iscrizione al Registro nazionale delle persone fisiche e delle imprese. Individuati anche i casi di esenzione dall'obbligo. Il Registro nazionale è tenuto dalle Camere di commercio, così come la novità della Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li contengono. La Banca dati consentirà un maggiore tracciamento dei gas e degli apparecchi raccogliendo dalle imprese