NUOVI FINANZIAMENTI INAIL. 30 novembre termine presentazione manifestazione interesse

Scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale Prevenzione, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Soggetti proponenti
Possono proporre la realizzazione di progetti prevenzionali anche a titolo oneroso a valenza nazionale, in regime di compartecipazione, da formalizzare mediante Accordi di collaborazione, soggetti - preferibilmente non ricompresi tra quelli qualificati già individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., per i quali non è indispensabile la previa manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso pubblico - quali enti ed organismi pubblici e privati, gli Enti locali, le Università, le Istituzioni scolastiche, gli Enti non profit, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, che possono avvalersi, per la realizzazione dei progetti prevenzionali presentati, anche di soggetti con personalità giuridica o di associazioni non riconosciute, di loro diretta emanazione, titolati, sia singolarmente che in regime di associazione, a presentare le relative manifestazioni di interesse
Progetti
Sono proponibili progetti a valenza nazionale che rispondono alle finalità istituzionali della Direzione centrale in tema di infortuni e malattie professionali così come definite dalla area prioritaria di intervento individuata in premessa.
Gli Accordi stipulati in base al presente atto sono realizzati in relazione alle proposte predisposte e formalizzate attraverso apposite manifestazioni di interesse.
Ogni Accordo deve prevedere la compartecipazione delle risorse di tutti i partner. L’apporto può avere natura professionale e/o economica.
Pertanto nell’Accordo dovrà essere evidenziata la natura associativa della convenzione, con l’indicazione puntale della suddivisione di compiti e responsabilità delle parti.
Non sono proponibili progetti rivolti a singole imprese, per evitare disparità di trattamento, conflitti di interesse e alterazione della concorrenza; accordi con singole aziende possono essere ammessi solo nel caso in cui questi comportino una forte ricaduta, intesa come alto numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nel settore produttivo o sulla filiera produttiva di interesse, assicurando comunque il più ampio coinvolgimento delle parti sociali. 

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